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La riforma del Trasporto Pubblico Locale (TPL) si colloca nel più ampio processo di trasformazione della Pubblica Amministrazione la cui attuazione ha comportato la delega di funzioni e compiti alle Regioni ed agli enti locali.
In particolare la legge 15 marzo 1997, n. 59, nel definire le materie le cui funzioni e compiti rimangono di esclusiva competenza statale, conferisce alle Regioni ed agli Enti Locali funzioni e compiti in tutte le altre materie che riguardano la promozione e lo sviluppo delle rispettive comunità, fra le quali il trasporto pubblico.
Nei Decreti Legislativi di riforma del settore del TPL (D.Lgs. 422/97) e D.Lgs 400/99 di modifica e integrazione del precedente, sono stati definiti i principi cardine del riassetto del settore:
• separazione delle funzioni di pianificazione, programmazione, regolazione e controllo (Regione, Enti Locali) del servizio di trasporto pubblico, dall'esercizio e, quindi, dall'erogazione del servizio, proprie delle aziende;
• delega alle Regioni ed agli Enti Locali delle funzioni di pianificazione, programmazione, amministrazione, regolazione e controllo delle reti e dei servizi di TPL;
• definizione dei servizi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità e cioè dei "servizi minimi" i cui costi sono a carico (al più per il 65 %) del bilancio regionale;
• trasformazione del regime di affidamento dei servizi di TPL: applicazione delle procedure concorsuali per la scelta del gestore dei servizi;
Con la Legge Regionale della Campania del 28 marzo 2002 (L.R. 3/2002), di attuazione del D.Lgs 422/97 , e più in particolare con la Delibera di Giunta Regionale n. 4833/2002, vengono definiti gli schemi che regolamentano i trasferimenti, alle Province ed ai Comuni Capoluogo, delle competenze e degli stanziamenti relativi al trasporto pubblico locale.
Nella su citata delibera, la Regione ha inteso individuare, per ogni ente competente, i principi di individuazione dei servizi minimi di competenza per il periodo successivo ai contratti ponte (da assumersi come punto di partenza per l'analisi territoriale alla base dei piani di bacino) e la modalità di attribuzione delle risorse finora adottata.
A partire dal 2003 la Regione Campania, in attesa del definitivo passaggio dal regime di Concessione a quello di affidamento tramite procedure concorsuali, ha formalizzato specifici contratti di servizio ponte con le aziende e imprese già titolari di concessione alla data di entrata in vigore della L.R. 3/2002. Allo stato, visti i continui differimenti delle scadenze per l'effettuazione delle "Gare", i citati Contratti sono ancora in vigore.
A far data dal 1 Gennaio 2005, la Provincia di Salerno ha acquisito la piena delega in materia di TPL.
Trasporto Viaggiatori
Ai sensi dell'art. 105 del Decreto Legislativo n. 122 del 31/03/1998, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", le funzioni relative agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di cose per conto di terzi e di trasporto viaggiatori, sono di competenza della Provincia.
La disciplina dell'accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi e di persone, è normata dal Decreto Legislativo 22 Dicembre 2000, n. 395 successivamente modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 22 Dicembre 2001 n. 478.
Questa normativa, recepisce i contenuti di varie direttive comunitarie, DIRETTIVA 89_438_CE, 96_26_CE, 98_76_CE, con le quali sono state unificate le modalità di accesso alla professione di trasportatore sia di cose che di persone.
Vanno assoggettati a Regolamento le modalità di riconoscimento dell'idoneità professionale di coloro che, ai sensi del comma 3, art. 1 del Decr. Min. Infrastrutture e Trasporti 28.04.2005, n° 161, intendono esercitare, su territorio nazionale e/o internazionale, la professione di trasportatore su strada di persone ovvero l'attività dell'impresa che intende eseguire il trasferimento di persone con offerta al pubblico, od a talune categorie di utenti, verso corrispettivo, mediante autoveicoli destinati, a norma dell'art. 82, comma 1, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a trasportare più di nove persone, autista compreso.
Sono esclusi da disposizioni Regolamentari, i soggetti di cui alla fattispecie prevista dall'articolo 83, comma 1, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (uso proprio).
Con Delibera di Consiglio Provinciale n. 46 del 28/07/2006 la Provincia di Salerno si è dotata del "Regolamento per la disciplina delle modalità di espletamento degli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale per il trasporto su strada di viaggiatori". E' seguita, con Decreto del Presidente della Provincia, la conseguente nomina della commissione d'esame.
Le sessioni d'esame vengono indette con provvedimento, a cadenza quadrimestrale, del Dirigente del Settore Trasporti, a cui è allegato apposito Bando, e si svolgeranno presumibilmente nei mesi di febbraio, giugno e ottobre.
Tutte le informazioni relative al Bando, Schema di Domanda, Materie di Esame, verranno pubblicate di volta in volta sul presente sito e su quello della Provincia di Salerno.
IMPRESA DI TRASPORTO SU STRADA: qualsiasi persona fisica o giuridica, con o senza scopo di lucro, associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, nonché qualsiasi ente dipendente dall'autorità pubblica, il quale abbia personalità giuridica o dipenda da un'autorità avente personalità giuridica, che svolge l'attività di trasportatore su strada di cose per conto di terzi o di persone.
TRASPORTATORE SU STRADA DI PERSONE: impresa che esegue, mediante autoveicoli destinati a trasportare più di nove viaggiatori autista compreso, il trasferimento di persone verso corrispettivo.
RESPONSABILE TECNICO: persona che essendo in possesso dei requisiti di onorabilità e idoneità professionale dirige l'attività di trasporto in maniera continuativa ed effettiva per una sola impresa. Questa persona deve essere, alternativamente:
• l'amministratore unico, oppure membro del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche e private e per ogni altro tipo di ente;
• un socio illimitatamente responsabile per le società di persone;
• il titolare dell'impresa individuale o familiare o collaboratore dell'impresa familiare;
• una persona legata da rapporto di lavoro subordinato alla quale sono state conferite espressamente le relative attribuzioni.
REQUISITI E CONDIZIONI
Le imprese di trasporto, ai fini dell'esercizio della relativa attività, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale.
Per le imprese di trasporto su strada di persone, i requisiti devono sussistere al momento della presentazione di ogni domanda per ottenere la licenza o il diverso titolo previsto per l'esercizio della relativa attività. Detti requisiti devono permanere per il periodo di possesso della licenza o del diverso titolo per i trasportatori di persone.
ESAME E ATTESTATO DI IDONEITA' PROFESSIONALE
Alle prove d'esame di idoneità professionale possono partecipare le persone maggiorenni, non interdette giudizialmente e non inabilitate, che abbiano superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado oppure uno specifico corso di preparazione agli esami presso gli organismi autorizzati.
L'esame di idoneità professionale è costituito da due prove scritte, per l'esecuzione delle quali il candidato dispone di due ore di tempo cadauna, consistenti in:
a) sessanta domande con risposta a scelta fra quattro risposte alternative, per la cui valutazione sono attribuibili al massimo sessanta punti;
b) un'esercitazione su un caso pratico, per la cui valutazione sono attribuibili al massimo quaranta punti.
L'elenco generale dei quesiti per la prova a) e dei tipi di esercitazione per la prova b) sono resi pubblici dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e scaricabili anche sul presente sito.
L'esame si considera superato se il candidato ottiene almeno trenta punti per la prova a) ed almeno venti punti per la prova b) e un punteggio complessivo di almeno sessanta punti, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove.
L'esame di controllo per coloro che hanno provato di aver maturato un'esperienza pratica, continuativa ed attuale di almeno cinque anni è superato, invece, se il candidato ottiene almeno trenta punti per la prova a) e almeno sedici punti per la prova b) e comunque un punteggio complessivo di almeno sessanta punti, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove.
Alla persona che ha superato l'esame la Provincia rilascia l'attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale ed internazionale su strada di merci o di viaggiatori . Nel caso di imprese che esercitano l'attività solo in ambito nazionale, detto attestato è rilasciato solo per il trasporto nazionale.