Con l’articolo 193, il Codice della Strada prevede l’obbligatorietà, per i veicoli a motore, di essere coperti da una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi.
Di fatto, la compagnia assicurativa invia - un mese prima della scadenza della polizza - un promemoria e il preventivo di rinnovo all’automobilista assicurato per ricordargli il termine ultimo di copertura.
Il secondo comma dell'articolo 1901 del Codice Civile stabilisce
che la polizza assicurativa resti valida ed efficace per i 15 giorni successivi alla data di scadenza.
Il termine è riferito a un contratto con durata annuale.
Le polizze di durata inferiore non godono dello stesso beneficio.
Mentre chi stipula il contratto con pagamento semestrale usufruisce dei 15 giorni.
Qualora l’automobilista venga sorpreso dagli organi di Polizia a circolare con una vettura con l’assicurazione scaduta,
è soggetto a una sanzione pecuniaria che varia dagli 841 ai 3.287 euro.
Insieme alla multa, è previsto anche il sequestro del veicolo.
Le Forze di Polizia dispongono il prelevamento, il trasporto e il deposito in un luogo non aperto alla circolazione. Lo stesso luogo può essere, in particolari condizioni, anche concordato con il trasgressore.
L’importo della sanzione può essere ridotto del 25% qualora sussistano due condizioni.
1) Rinnovo - La diminuzione sarà accordata nel caso in cui il premio sia regolarmente pagato nei quindici giorni successivi alla scadenza stabilita dall’articolo 1901, al secondo comma.
2)Demolizione - Entro 30 giorni dalla contestazione della violazione, l’interessato deve provvedere alla demolizione del veicolo, ma non prima di aver comunicato l’intenzione all’organo che ha rilevato la trasgressione.
La sanzione amministrativa può essere pagata nell’arco dei 60 giorni successivi alla violazione per un ammontare pari al minimo stabilito dalle singole disposizioni.
L’automobilista dovrà versare le spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro e mettersi in regola con il pagamento del premio assicurativo.
Quando l’automobilista provoca un incidente guidando un auto con l'assicurazione scaduta o senza assicurazione
è tenuto personalmente al risarcimento dei danni causati a persone o cose.
Si può essere soggetti a sanzione anche quando il veicolo non circola ed è parcheggiato in strada o in un’area pubblica con il tagliando scaduto da oltre 15 giorni.
Se l’automobilista circola con documenti assicurativi falsi o contraffatti è disposta dal Codice della Strada la confisca amministrativa del veicolo, oltre alla sanzione accessoria (che accompagna la sanzione pecuniaria) della sospensione della patente di guida per un anno.